Viene pubblicato in GU n 252 del 27 ottobre il Decreto del 27 luglio 2022 del Ministero delle politiche agricole e forestali recante Misure in favore dell'autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura.
Autoimprenditorialità in agricoltura: le agevolazione di ISMEA
Nel dettaglio, le agevolazioni previste dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n 185/2000 ossia quelle riguardanti i settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura, si applicano:
a) alle microimprese e piccole e medie imprese come definite nell'allegato I del regolamento, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella  conduzione  di  un'intera  azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola  ai  sensi  dell'art. 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di  presentazione della domanda di  agevolazione  e  che presentino  progetti  per lo sviluppo o  il consolidamento dell'azienda  oggetto del subentro, attraverso iniziative nei  settori della   produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 
Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere costituite da non più di  sei  mesi  dalla  data  di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
2) esercitare  esclusivamente  l'attività agricola ai  sensi dell'art. 2135 del codice civile;
3) essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i diciotto ed i quarantuno anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto ed i quarantuno anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;
4) essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro tre mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda;
5) avere sede operativa nel territorio nazionale;
b) alle microimprese e piccole e  medie  imprese,  come definite nell'allegato I del regolamento, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione  della domanda di agevolazione. 
Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), punti 2, 3 e 5 del presente articolo da almeno due anni.
Autoimprenditorialità in agricoltura: il tipo di agevolazione
Per la realizzazione dei progetti su indicati sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al trentacinque per cento della spesa ammissibile.
Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non  superiore  a quindici anni.
I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa e  devono  perseguire  almeno uno dei seguenti obiettivi:
a. miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
b. miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purche' non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione europea;
c. realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura.
I progetti non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda.
Autoimprenditorialità in agricoltura: come presentare le domande
Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare:
- il nome e le dimensioni dell'impresa, specificando il requisito soggettivo,
- la descrizione e l'ubicazione del progetto,
- l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto
- e devono essere presentate a ISMEA secondo le modalità che la stessa trasmette ai Ministeri interessati.
In particolare, Ismea trasmette lo schema di istruzioni applicative con
- i criteri,
- le modalità di presentazione delle domande,
- le procedure di concessione e di liquidazione
- ed i limiti relativi agli interventi
e in assenza di osservazioni da parte dei Ministeri nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, si adottano le istruzioni applicative con pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
Resta aggiornato visita il sito ISMEA
Sulla base delle informazioni  contenute  nella  domanda,  ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi  previsti dal decreto,  nonché la sostenibilità  finanziaria  ed economica dell'iniziativa.
Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite  presso le camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini  professionali  e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.
Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento  della  domanda  ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.
