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Contributi colf e badanti 2026: versamento in scadenza il 10 luglio

8 Luglio 2026 in Notizie Fiscali

Sono in scadenza i termini per il versamento della seconda rata dei contributi per colf, badanti baby sitter,  inquadrate con contratto di lavoro domestico.

Con la circolare n. 9 del 3 febbraio 2026, l’INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2026 per i lavoratori domestici, in conseguenza della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al +1,4%.

Le nuove misure contributive si applicano ai rapporti di lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter) per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026 e interessano sia i rapporti a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, con specifiche differenze legate all’applicazione del contributo addizionale NASpI.

Di seguito le principali indicazioni e le tabelle aggiornate

Novità sui contributi lavoro domestico

La prima novità riguarda l’adeguamento delle fasce di retribuzione convenzionale, su cui vengono calcolati i contributi orari, in base alla rivalutazione ISTAT.

Restano confermati:

  • gli esoneri CUAF previsti dalla normativa vigente;
  • la minore aliquota ASpI per i datori soggetti a CUAF;
  • l’esonero dal contributo addizionale per i rapporti a termine instaurati in sostituzione di lavoratori assenti.

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, continua invece ad applicarsi il contributo addizionale dell’1,40%, interamente a carico del datore di lavoro.

Incentivo per chi posticipa la pensione

La circolare richiama inoltre la disciplina dell’incentivo al posticipo del pensionamento, ricordando  che, per i lavoratori  domestici con i requisiti per la pensione che però esercitano la rinuncia all’accredito contributivo della quota IVS a proprio carico, il datore di lavoro non è tenuto al relativo versamento, e deve invece corrispondere la  quota in busta paga.

L'istituto annuncia comunque una prossima circolare  in cui verrà illustrata in dettaglio la disciplina di questo incentivo.

Istruzioni operative e e tabelle importi

Contributi orari 2026 – Rapporti senza contributo addizionale

Retribuzione oraria effettiva Retribuzione convenzionale Contributo orario con CUAF Contributo orario senza CUAF
Fino a € 9,61 € 8,52 € 1,70 (0,43) € 1,71 (0,43)
Oltre € 9,61 e fino a € 11,70 € 9,61 € 1,92 (0,48) € 1,93 (0,48)
Oltre € 11,70 € 11,70 € 2,34 (0,59) € 2,35 (0,59)
Orario superiore a 24 ore settimanali € 6,20 € 1,24 (0,31) € 1,25 (0,31)

Tra parentesi è indicata la quota a carico del lavoratore. 

Contributi orari 2026 – Rapporti a tempo determinato (con contributo addizionale)

Retribuzione oraria effettiva Retribuzione convenzionale Contributo orario con CUAF Contributo orario senza CUAF
Fino a € 9,61 € 8,52 € 1,82 (0,43) € 1,83 (0,43)
Oltre € 9,61 e fino a € 11,70 € 9,61 € 2,05 (0,48) € 2,06 (0,48)
Oltre € 11,70 € 11,70 € 2,50 (0,59) € 2,51 (0,59)
Orario superiore a 24 ore settimanali € 6,20 € 1,32 (0,31) € 1,33 (0,31)

I contributi devono essere versati trimestralmente utilizzando gli importi aggiornati, con riferimento: alla retribuzione oraria effettiva; alla fascia convenzionale INPS; alla presenza o meno del contributo CUAF; alla tipologia di rapporto (tempo determinato o indeterminato). 

È fondamentale verificare correttamente la durata settimanale dell’orario di lavoro, poiché il superamento delle 24 ore comporta l’applicazione di una contribuzione specifica più favorevole.

Le scadenze per i versamenti. Come fare

Nel 2026 le scadenze di versamento dei contributi  sono previste con cadenza trimestrale, come per gli anni precedenti, e il versamento deve avvenire entro il 10 del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, come specificato nella tabella seguente 

ATTENZIONE :  se il giorno 10 cade in sabato, domenica o festività, la scadenza si sposta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

1° trimestre (gen-mar) entro 10 aprile 2026
2° trimestre (apr-giu) entro 10 luglio 2026
3° trimestre (lug-set) entro 10 ottobre 2026
4° trimestre (ott-dic) entro 10 gennaio 2027

I versamenti contributivi devono essere effettuati tramite PagoPA o strumenti digitali messi a disposizione dall’INPS (portale pagamenti, App INPS Mobile, App IO), perché dal 2026 non vengono più inviati bollettini cartacei per la maggior parte dei datori di lavoro.

La comunicazione delle scadenze e degli importi è consultabile direttamente nell’area “Lavoratori domestici” del Portale dei Pagamenti INPS mediante accesso con SPID/CIE/CNS.

Nel caso di cessazione del rapporto

Se il rapporto di lavoro domestico termina prima della fine del trimestre, i contributi devono essere versati entro 10 giorni dalla data di cessazione, con riferimento alle ore effettivamente lavorate nel periodo.

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