Cripto: pubblicate le regole per lo scambio informazioni

23 Giugno 2026 in Notizie Fiscali

Con il Provvedimento n 186865 del 22 giugno le Entrate hanno pubblicato disposizioni attuative del decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 per modalità e termini di comunicazione delle informazioni, registrazione dei soggetti tenuti, notifica da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione e individuazione dell’Ufficio competente allo svolgimento dei controlli nei confronti dei gestori di cripto-attività individuati all’articolo 7 del decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194.

Il COP è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività di controllo in relazione agli obblighi di registrazione e comunicazione da parte dei CAO, con particolare riferimento a:
a) l’emissione dei provvedimenti di cancellazione di cui al punto 4.12 e, nell’ipotesi di revoca prevista al punto 6.6, la successiva registrazione come indicato al punto 4.13;
b) la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

Vediamo cosa specificano le Entrate con il provvedimento in oggetto.

Cripto: pubblicate le regole per lo scambio informazioni

Il decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023 recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
La direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio ha introdotto anche lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. 

Inoltre, a livello internazionale il quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto- attività è stato definito dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) mediante l’adozione del documento “Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard”, sulla cui base è stato negoziato l’Accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio di informazioni basato sul Crypto-Asset Reporting Framework, sottoscritto dall’Italia il 20 novembre 2024.
In particolare, l’articolo 7, comma 7, l’articolo 13, comma 1 e l’articolo 15 del decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, recano disposizioni per la cui attuazione è necessaria l’adozione di un provvedimento da parte dell’Agenzia.

In sintesi il provvedimento dispone quanto segue:

  1. individua i soggetti obbligati alle comunicazioni nonché i soggetti esonerati;
  2. definisce le modalità attraverso le quali i gestori di cripto- attività potranno effettuare la notifica relativa allo Stato membro o alla giurisdizione qualificata non-UE presso il quale ottemperano agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica fiscale;
  3. delimita gli obblighi dei gestori di cripto- attività con particolare riferimento alla registrazione unica e alle successive modifiche, incluso il trasferimento in un altro Stato membro, e alle cancellazioni.
  4. stabilisce le regole dell’invio delle comunicazioni relative alle informazioni da scambiare e i relativi termini;
  5. stabilisce le modalità per l’effettuazione della comunicazione e il successivo punto 8 stabilisce le modalità di rilascio delle ricevute da parte dell’Agenzia delle entrate;
  6. prevede regole per lo scambio di informazioni che sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite dalle basi giuridiche applicabili.

Relativamente ai soggetti oblbigati si tratta dei service provider in cripto-attività menzionati dall'articolo 7 del DLgs. 194/2025, e tra questi i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati a prestare servizi in Italia. 

Per il contenuto delle informazioni si evidenzia che al punto 5 il provvedimento indica i seguenti contenuti:

  • il codice fiscale, ove presente, del soggetto che effettua la comunicazione;
  • l’IIN (individual identification number), codice attribuito al soggetto che effettua la comunicazione;
  • l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione;
  • i daati anagrafici dell’investitore, nome completo della cripto-attività, dati degli acquisti e delle cessioni di cripto-attività contro valute fiat o contro altre cripto-attività, ecc.
  • il codice fiscale italiano, ove presente, dell’investitore.

Allegati:

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