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DL Agricoltura: credito nelle ZES per investimenti entro il 15.11

16 Maggio 2024 in Notizie Fiscali

Pubblicato in GU n 112 del 15 maggio il nuovo decreto di urgenza con misure a sostegno del comparto agricolo, il decreto noto con DL Agricoltura.

Vediamo una sintesi delle misure approvate e in particolare, cosa si prevede per il credito d'imposta ZES per le imprese del comparto agricolo.

DL Agricolatura: alcune delle misure a sostegno delle imprese

Tra le novità del decreto-legge n 63 già noto come DL Agricoltura che introduce disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, si prevede:

  • la sospensione della parte capitale della rata dei mutui o dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che abbiano subito una riduzione di fatturato;
  • la rimodulazione della disciplina del credito d’imposta, riconosciuto per il 2024, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o in quello della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella zona economica speciale (ZES) unica;
  • la facoltà, per le imprese agricole colpite dalla “moria del kiwi”, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale;
  • l’introduzione del divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e di aumento della estensione di quelli già esistenti, nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici, fatti salvi gli impianti finanziati nel quadro dell’attuazione del PNRR, quelli relativi a progetti di agrovoltaico e quelli da realizzare in cave, miniere, aree in concessione a Ferrovie dello Stato e ai concessionari aeroportuali, aree di rispetto della fascia autostradale, aree interne ad impianti industriali;
  • misure di contrasto alla peste suina africana come il potenziamento dell’utilizzo delle Forze armate e l’attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali e disponibili nell’attività di contrasto al fenomeno;
  • misure di contrasto alla diffusione della brucellosi, e altre.

Credito ZES imprese agricole per investimenti effettuati entro il 15.11

Si prevede per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura,  che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a  strutture produttive  ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e  Molise,  ammissibili alla deroga prevista  dall'articolo  107,  paragrafo  3,  lettera a), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea, e  nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili  alla  deroga  prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul  funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli  aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato  nei  settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel  limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.
Per le finalità suddette sono agevolabili gli  investimenti, effettuati  fino al  15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
nonché all'acquisto di terreni  e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di  immobili strumentali  agli investimenti, che rispettino le condizioni previste  dalla  normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. 

Il valore dei terreni e degli  immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.  

Non sono agevolabili i  progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro. 

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della  sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso  al  beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di  fruizione del credito  d'imposta  e  dei relativi  controlli,  anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del limite di spesa.

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