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Estromissione agevolata immobili: c’è tempo fino al 31 maggio

8 Maggio 2025 in Notizie Fiscali

La Legge n 30 dicembre 2024 n. 207, o Legge di Bilancio 2025 ha riproposto anche l’estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale, richiamando la disciplina di cui all’art. 1 comma 121 della L. 208/2015, con nuovi termini, vediamo le regole da rispettare entro la scadenza del 31 maggio prossimo per aderire a questa agevolazione.

Estromissione agevolata immobili: c’è tempo fino al 31 maggio

In particolare, scade il 31 maggio il termine per effettuare l’estromissione degli immobili dell'imprenditore individuale.

A tal fine l’imprenditore deve annotare nel libro giornale, oppure nel registro dei beni ammortizzabili, per i soggetti in contabilità semplificata, che l’immobile è uscito dal patrimonio dell’impresa ed è entrato a far parte del suo patrimonio privato.

Vale in sostanza il comportamento concludente dell'imprenditore, fermo restando il perfezionamento con indicazione in dichiarazione dei redditi. Non è necessario, un atto notarile, dal momento che non muta l’intestazione dell’immobile.

L’opzione per beneficiare dell’agevolazione deve essere esercitata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2025, e gli effetti retroagiscono al 1° gennaio 2025.

Da tale momento l’immobile estromesso si considera posseduto nella sfera privata dell’imprenditore per l’intera annualità 2025, con conseguente obbligo di dichiararne il relativo reddito nel quadro RB del modello Redditi ovvero nel quadro B del modello 730.
 Il perfezionamento dell’opzione è subordinato all’indicazione in dichiarazione dei redditi, e in particolare, nel Quadro RQ del modello Redditi, dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva, a prescindere dal pagamento della stessa, che, se non versata, viene iscritta a ruolo.

Gli immobili che possono beneficiare di questa misura sono quelli strumentali, per natura e per destinazione.

Ricordiamo che invece nel caso delle società che assegnano ai soci rientrano nell’agevolazione tutti gli immobili, anche quelli merce, ad eccezione degli strumentali per destinazione.

Gli immobili che possono essere estromessi dal regime di impresa sono:

  • gli immobili nei quali l’attività stessa dell’impresa è esercitata
  • gli immobili acquistati per esercitare l’attività e non più utilizzati per un trasferimento o per la cessazione, nonché, al limite, quelli acquistati solo per investimento

I termini da tenere come riferimento per la misura agevolativa sono:

  • il 31 ottobre 2024, data alla quale i beni immobili da estromettere devono fare parte del patrimonio dell’impresa e quindi devono essere stati annotati nell’inventario;
  • il 1° gennaio 2025 data a partire dalla quale l’estromissione può essere effettuata, la qualificazione come bene d’impresa implica, naturalmente, anche che l’imprenditore individuale sia ancora tale fino a tale data.

La disciplina dell’estromissione agevolata comporta gli stessi benefici dell’assegnazione agevolata e sinteticamente:

  • imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% sulla plusvalenza da assegnazione;
  • per i beni immobili, possibile sostituzione del valore catastale al valore normale ex art. 9 comma 3 del TUIR ai fini della quantificazione della plusvalenza da estromissione;
  • dimezzamento dell’aliquota dell’imposta proporzionale di registro;
  • applicazione delle imposte ipotecaria e catastale sempre in misura fissa.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato:

  • per il 60% entro il 30 novembre 2025
  • e per la restante parte entro il 30 giugno 2026.

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