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IMU fabbricati con rendita impugnata: cambia l’accertamento

19 Agosto 2026 in Notizie Fiscali

Il Decreto Legislativo n. 147/2026 in vigore dal 12 agosto e già noto come Decreto Federalismo fiscale, reca una ulteriore novità per l'IMU imposta municipale propria.

Per la novità sulla dichiarazione IMU leggi anche: Dichiarazione IMU: diventa solo online, cosa cambia e a cosa prestare attenzione.

In particolare si dispongono delle novità per l'assoggettamento IMU per gli immobili con rendita impugnata.

Vediamo tutti i dettagli della disciplina appena varata con riferimento alle fattispecie interessate dalla novità.

IMU fabbricati con rendita impugnata: cambia l’accertamento

In particolare, con l'art 32 del decreto, in deroga all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006,  n. 296, in caso di impugnazione della rendita catastale a seguito della rettifica operata dall'Agenzia  delle  entrate,  il  comune  accerta l'eventuale maggior importo dell'imposta municipale propria, di  cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019,  n. 160, scaturente dalla differenza tra la rendita proposta e la rendita rettificata, dovuta a decorrere dalla  data di  presentazione  degli atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto  del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, entro il  31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza  che  decide  la controversia  catastale,  con la  sola applicazione degli interessi legali.

Entro  gli  stessi  termini,  è richiesto dal contribuente il rimborso delle somme versate e  non dovute che il comune effettua entro centottanta giorni dalla data  di presentazione dell'istanza.          

IMU e rendita catastale impugnata: interessi legali e niente sanzioni

Può essere utile evidenziare che per gli interessi dovuti sulla maggiore IMU:

  • se la controversia catastale si conclude definitivamente con una sentenza che accoglie solo in parte il ricorso del contribuente, fissando una rendita inferiore a quella rettificata dall’Agenzia ma superiore a quella proposta, il contribuente deve versare l’eventuale differenza IMU con l’applicazione dei soli interessi al tasso legale e senza sanzioni;
  • se il ricorso viene accolto integralmente e la rendita rettificata viene annullata, il contribuente può chiedere al Comune la restituzione della maggiore IMU versata e non dovuta, oltre agli interessi, verosimilmente calcolati nella stessa misura legale.

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