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Niente IMU su fabbricati inagibili se manca accatastamento

30 Ottobre 2025 in Notizie Fiscali

La Casssazione con la Sentenza n 27017 del 2025 ha rafforzato un principio già espresso relativo al presupposto impositivo dell'IMU, chiarendo che la mancanza del certificato di abitabilità o agibilità non incide sull’obbligo tributario.

Niente IMU su fabbricati inagibili se manca accatastamento

La Cassazione chiarisce quando non è dovuta l’IMU su immobili inagibili.

La controversia trae origine da un accertamento ICI/IMU notificato dal Comune alla Curatela fallimentare di una società per il recupero di oltre 34.000 euro di imposta dovuta su alcuni fabbricati industriali, ritenuti soggetti a tassazione per l’anno 2014.

Il curatore impugnava l’avviso sostenendo che gli immobili:

  • erano inagibili, in quanto oggetto di provvedimento di demolizione;
  • non risultavano utilizzati né accatastati ai fini fiscali;
  • non dovevano essere inclusi nella base imponibile ICI/IMU, né ai fini sanzionatori.

Nonostante la pronuncia favorevole della Commissione tributaria regionale, il Comune ha insistito sull’assoggettabilità all’imposta, da qui il ricorso in Cassazione.

Con la Sentenza n. 27017/2025, la Corte di Cassazione ha dato ragione al Curatore, enunciando un principio molto rilevante per la prassi professionale:

  • non sono soggetti a IMU (o ICI) gli immobili privi di accatastamento e inagibili di fatto, anche se formalmente dichiarati.

In particolare, la Corte ha chiarito che non basta la destinazione urbanistica a rendere l’immobile imponibile;

  • l’effettiva inagibilità e la mancanza di utilizzo sono rilevanti per escludere il presupposto impositivo;
  • l’assenza di accatastamento impedisce di attribuire una rendita imponibile;
  • la non risposta dell’Agenzia all’interpello genera un dubbio oggettivo sull’applicabilità della norma, che esclude le sanzioni.

Per i curatori fallimentari diventa strategico verificare lo stato urbanistico e catastale degli immobili in procedura.

In presenza di provvedimenti di demolizione o fabbricati inutilizzabili, si può contestare legittimamente l’IMU e va considerato l’uso dell’interpello tributario, specie in casi di incertezza normativa.

I professioni pertanto potranno: 

  • fare attenzione alla qualificazione dei fabbricati ai fini dichiarativi;
  • documentare lo stato di inagibilità con elementi oggettivi (verbali tecnici, ordinanze, rilievi);
  • rilevare la mancanza di accatastamento può legittimare l’esclusione dell’IMU;
  • utilizzare, in caso di accertamenti retroattivi, la sentenza come precedente difensivo.

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