FISCO » Dichiarativi » Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

Redditi PF 2026 precompilato: come scegliere e a cosa fare attenzione

15 Luglio 2026 in Notizie Fiscali

L'Agenzia delle Entrate con una nuova guida del 6 luglio ha pubblicato tutte le regole per la scelta del Modello Redditi Persone Fisiche precompilato, utilizzabile da professionisti e contribuenti già a partire dal 20 maggio scorso e da inviare entro il giorno 2 novembre prossimo.

Attenzione al fatto che il modello “Redditi Persone fisiche”, è anche per i titolari di partita Iva che aderiscono al regime di vantaggio o forfetario.

Infatti, oltre alle informazioni sui familiari a carico, sugli oneri detraibili e deducibili, su alcune indennità e sui dati presenti nelle certificazioni di lavoro autonomo, sono messi a disposizione anche i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e dai corrispettivi giornalieri inviati nell’anno.
Per l’utilizzo di tali dati, nella precompilazione è stata adottata la presunzione che il pagamento sia stato effettuato alla data di emissione della fattura o del corrispettivo, non essendo presente tale informazione nelle fonti di input.
Non è necessario alcun software
, l’applicativo web della dichiarazione precompilata permette di consultare e integrare la dichiarazione, inviarla ed effettuare i pagamenti.

Redditi PF 2026 precompilato: chi lo presenta

Il Modello Modello Redditi PF deve essere presentato da chi non potendo utilizzare il modello 730 precompilato (né quello ordinario), si trova in una delle seguenti situazioni:

  • nel 2025 ha percepito
    • redditi derivanti da produzione di “agroenergie” che non si considerano produttive di reddito agrario,
    • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione,
    • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva,
    • redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’articolo 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane),
    • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5,
    • redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario,
  • nel 2025 e/o nel 2026 non sono residenti in Italia,
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta),
  • utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4 del Modello 730,
  • devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato, ad eccezione degli agricoltori in regime di esonero che sono beneficiari unicamente di crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel Mod. F24,
  • coloro che destinano a locazione breve più di quattro appartamenti.

Redditi PF 2026 precompilato: quando si invia, la preventiva autenticazione

Il modello Redditi Persone fisiche può essere inviato dal 27 maggio 2026 e fino al 2 novembre 2026 (poiché il 31 ottobre è un sabato e il 1° novembre è un giorno festivo).
Attenzione al fatto che per accedere all’applicativo web della dichiarazione precompilata, occorre prima autenticarsi all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, utilizzando:

  • SPID – “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della pubblica amministrazione,
  • Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE),
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
  • credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad averle.

Si rimanda alla guida per la compilazione dei vari quadri.

Redditi PF 2026: il quadro LM del precompilato

Anche nel modello Precompilato del Redditi PF 2026 il Quadro LM contiene il Regime di vantaggio e regime forfetario

Se il contribuente aderisce al regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98) o forfetario (art. 1, commi 54 – 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) troverà già precompilati alcuni campi del quadro LM con le relative informazioni presenti nel foglio informativo allegato alla dichiarazione.

I dati proposti possono essere modificati e integrati dal contribuente prima dell’invio.

Attenzione al fatto che per la valorizzazione del quadro LM viene presa in considerazione la somma degli importi indicati nelle fatture elettroniche e/o nei corrispettivi telematici relativi all’anno d’imposta oggetto di precompilazione.

Per il professionista che ha l’obbligo di iscrizione alla Cassa professionale di previdenza, i contributi addebitati al committente in fattura sono esclusi dall’importo dei componenti positivi di reddito precompilati.

Diversamente, per il professionista che esercita un’attività per la quale non è prevista un’apposita Cassa professionale di previdenza e che, pertanto, è tenuto all’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS, i contributi addebitati al committente in fattura sono inclusi nell’importo dei componenti positivi di reddito precompilati.

Considerato che ai regimi di vantaggio e forfetario si applica il principio di cassa e che non è possibile desumere dalle fonti di input la data esatta del pagamento, nella precompilazione è adottata la presunzione, indicata con apposito messaggio nel foglio informativo, che il pagamento sia stato effettuato alla data di emissione della fattura o del corrispettivo.

Attenzione, se il pagamento della prestazione o della vendita non coincide con la data di emissione della fattura, il contribuente dovrà modificare l’importo dei componenti positivi di reddito riportati nel quadro LM, includendo gli importi delle fatture emesse nello scorso anno ed incassate nell’anno d’imposta di riferimento ed escludendo quelli delle fatture emesse nell’anno d’imposta che non risultano incassate al 31 dicembre.

Redditi PF 2026 precompilata e codici ateco: indicazione al rigo LM 1

Per la precompilazione del codice Ateco al rigo LM1, quindi nella sezione I relativa ai contribuenti in regime di vantaggio, viene riportato il codice attività desunto dalla dichiarazione dell’anno precedente, tenendo conto della nuova classificazione ATECO 2025 in vigore dal primo gennaio 2025. 

In tal caso il contribuente deve verificare che il codice attività prevalente riportato in dichiarazione sia corretto rispetto all’attività esercitata.

La precompilazione della colonna 1 (Codice attività) del rigo o dei righi da LM22 a LM27, quindi della sezione III relativa ai contribuenti in regime forfetario, è effettuata sulla base dei dati presenti nella dichiarazione presentata l’anno precedente, ovvero, in assenza di dichiarazione dell’anno precedente, dai dati anagrafici che risultano nelle banche dati dell’Agenzia. 

Il contribuente deve verificare se il suo o i suoi codici attività sono stati correttamente riportati in dichiarazione.

Se, invece, il suo o i suoi codici attività sono stati riportati solo nel foglio informativo, gli stessi vanno verificati e indicati nella colonna 1 dei righi da LM22 a LM27. 

In tal caso, i codici attività da riportare sono quelli ATECO 2007.

In particolare, in presenza di più codici attività, tutti i componenti positivi sono riportati nella colonna 3 del rigo LM22, in quanto non è possibile attribuire, in base alle fonti di input, i ricavi e/o i compensi percepiti alle attività distinte dai diversi codici Ateco:

  • se le attività esercitate rientrano nel medesimo gruppo, tra quelli individuati, in base ai diversi settori merceologici nella tabella riportata nelle istruzioni del modello Redditi PF, il contribuente può confermare il dato precompilato al rigo LM22, indicando solo il codice relativo all’attività prevalente
  • se le attività esercitate rientrano, invece, in differenti gruppi, il contribuente deve suddividere i ricavi e/o i compensi percepiti compilando un distinto rigo, da LM22 a LM27, per ciascuna attività prevalente rientrante nel medesimo gruppo merceologico.

Per tutti gli altri dettagli è consigliabile consultare la guida ADE del 6 luglio.

Studio Panareo David - Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile - Consulenza del Lavoro - Partita IVA: 10894630150