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Reverse charge edilizia: i chiarimenti ADE per gli ATECO 2025

25 Settembre 2026 in Notizie Fiscali

Con l’entrata a regime della classificazione ATECO 2025, cambiano anche alcuni riferimenti utilizzati per individuare le prestazioni soggette al reverse charge nel settore edilizio. Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco del 24 settembre 2026, soffermandosi in particolare sul caso del restauro di edifici storici.

Il chiarimento assume rilievo perché alcune attività che nella precedente classificazione ATECO 2007 erano collocate nella sezione F, relativa alle “Costruzioni”, con ATECO 2025 sono state trasferite in sezioni differenti.

È il caso, appunto, della conservazione e del restauro del patrimonio culturale: il cambio di classificazione incide sul trattamento IVA delle prestazioni rese in subappalto.

Reverse charge edilizia: conta la classificazione ATECO vigente

La nuova classificazione ATECO 2025 è operativa dal 1° aprile 2025, dopo essere stata formalmente introdotta dal 1° gennaio dello stesso anno, e ha sostituito la precedente tabella ATECO 2007.

Per le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore dell’edilizia, il riferimento normativo è l’articolo 17, comma 6, lettera a), del DPR 633/1972.

La disposizione prevede il reverse charge per le prestazioni di servizi, diverse da quelle individuate dalla successiva lettera a-ter), rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti:

  • delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili;
  • dell’appaltatore principale;
  • di un altro subappaltatore.

La formulazione della norma non individua direttamente le singole prestazioni interessate.

Per delimitarne l’ambito oggettivo, l’Agenzia delle Entrate aveva quindi fatto riferimento alle attività comprese nella sezione F “Costruzioni” della classificazione ATECO.

In precedenza il riferimento era stato alla Tabella ATECOFIN 2004, come indicato dalla circolare n. 37/2006, e successivamente alla classificazione ATECO 2007, richiamata dalla circolare n. 14/2015.

A Telefisco l’Agenzia ha chiarito che, dopo l’aggiornamento della classificazione, l’applicazione del reverse charge continua a essere subordinata alla riconducibilità della prestazione alla sezione F della classificazione ATECO vigente.

Restauro di edifici storici: IVA ordinaria con ATECO 2025

Il caso affrontato riguarda le prestazioni riconducibili al restauro di edifici storici.

Nella classificazione ATECO 2007 tali attività erano comprese nel codice 41.20.00 “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, appartenente alla sezione F “Costruzioni”.

Con la classificazione ATECO 2025, invece, l’attività è confluita nel codice: 91.30.01 – Conservazione e restauro del patrimonio culturale

Il codice è collocato nella sezione S, relativa alle “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento”, e non più nella sezione F.

Da qui la conseguenza indicata dall’Agenzia delle Entrate: per le prestazioni riferibili al restauro di edifici storici non trova più applicazione il reverse charge previsto dall’articolo 17, comma 6, lettera a), del DPR 633/1972.

L’IVA deve quindi essere assolta secondo le regole ordinarie, proprio perché l’attività, nella classificazione ATECO 2025, è stata ricollocata al di fuori della sezione F.

Il chiarimento evidenzia quindi come, ai fini dell’individuazione delle prestazioni interessate dal meccanismo dell’inversione contabile, assuma rilievo la classificazione ATECO attualmente vigente.

ATECO 2025: cambia anche lo sviluppo di progetti immobiliari

Il restauro del patrimonio culturale non rappresenta l’unico caso di attività che ha cambiato collocazione con la nuova classificazione.

Tra le modifiche figura anche lo sviluppo di progetti immobiliari, attività che nella classificazione ATECO 2007 era inserita nella sezione F.

Con ATECO 2025, invece, tali attività sono state trasferite nella sezione M dedicata alle attività immobiliari, nella nuova classe 68.12.

Il passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione rende quindi necessario verificare la collocazione aggiornata delle singole prestazioni prima di applicare il regime IVA previsto per il settore edilizio.

Il criterio può riguardare anche gli altri servizi in edilizia

Le indicazioni fornite dalle Entrate potrebbero assumere rilievo anche per le prestazioni disciplinate dall’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del DPR 633/1972.

La disposizione riguarda le prestazioni di:

  • pulizia;
  • demolizione;
  • installazione di impianti;
  • completamento relative ad edifici.

Per queste attività la prassi amministrativa ha individuato l’ambito oggettivo di applicazione del reverse charge attraverso specifici codici ATECO, richiamati dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/2015.

Anche in questi casi, quindi, le modifiche introdotte da ATECO 2025 possono rendere necessaria una verifica della classificazione delle prestazioni.

Reverse charge edilizia: cosa verificare dopo ATECO 2025

Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate a Telefisco mette al centro la classificazione oggettiva della prestazione secondo ATECO 2025.

Per il reverse charge previsto dall’articolo 17, comma 6, lettera a), occorre quindi verificare se l’attività rientri ancora nella sezione F “Costruzioni” della classificazione vigente.

Nel caso del restauro di edifici storici, il trasferimento nella sezione S comporta l’applicazione dell’IVA secondo le modalità ordinarie.

Per le altre attività interessate da riclassificazioni, e in particolare per quelle soggette alla lettera a-ter), resta centrale il confronto tra i codici richiamati dalla prassi amministrativa e la struttura della nuova classificazione ATECO 2025.

storici

Reverse charge e ATECO 2025: domande frequenti

Il restauro di edifici storici è soggetto al reverse charge?

Secondo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate a Telefisco, con ATECO 2025 il restauro di edifici storici è classificato nel codice 91.30.01 della sezione S. Non rientrando più nella sezione F, l’IVA è applicata secondo le regole ordinarie.

Quale classificazione ATECO rileva per il reverse charge edilizia?

Per le prestazioni di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a), del DPR 633/1972 rileva la classificazione ATECO vigente, quindi ATECO 2025.

ATECO 2025 può incidere anche sul reverse charge per installazione di impianti?

La nuova classificazione modifica il livello di dettaglio di alcune attività, compresa l’installazione di impianti elettrici. Il tema richiede quindi di verificare la corrispondenza tra le attività oggi classificate e i codici richiamati dalla circolare n. 14/2015.

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