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Split payment: in arrivo la proroga al 2028

18 Giugno 2026 in Notizie Fiscali

La Commissione Europea ha adottato in data 17 giugno la proposta di deroga che dovrà essere formalmente approvata dal Consiglio e che consentirà al regime dello spilt payment di rimanere efficace anche dopo la data di decadenza del 30 giugno 2026. 

Leggi anche: Split payment: ufficiale la proroga al 2026

Riepiloghiamo le regole e vediamo chi interessano in modo particolare.

Split payment: in arrivo la proroga al 2028

La notizia è stata resa nota dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in risposta a due Question time (5-05501 e 5-05506) nella giornata di ieri.

Dalla risposta del Mef si apprende che l’Italia ha provveduto a notificare alla Commissione Europea la richiesta di proroga il 1° ottobre 2025 e che, in base all’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE la Commissione ha otto mesi di tempo per formulare una proposta, arrivata appunto in data 17 giugno.

Il Mef ha ribadito che l’ennesima richiesta di proroga  risiede nel fatto che il regime ha contribuito a:

  • garantire maggiore sicurezza e tempestività nell’acquisizione del gettito fiscale; 
  • rafforzare i livelli di compliance degli operatori economici 
  • creare sinergie con altri strumenti di controllo, quali la fatturazione elettronica. 

La proroga dovrebbe durare altri tre anni fino al 2028 incluso.

Ricordiamo in attesa del testo definitivo che approva lo slittamento che 

Con la Decisione UE n 324/2023 l'Italia eraautorizzata allo split payment con termine di scadenza prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2026

Ricordiamo inoltre che il meccanismo dello split payment, già autorizzato con decisione di esecuzione 2017/784 del Consiglio Ue e successivamente modificata con decisione di esecuzione 2020/1105 del Consiglio Ue, si applica:

  • alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
  • nonché degli enti pubblici economici e delle fondazioni, delle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni,
  • o da enti e fondazioni e nei confronti di società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Esso prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni (PA), delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile) e delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB sono soggette ad un particolare regime IVA che si attuate nel modo seguente: 

  • chi emette la fattura (fornitore/prestatore della PA) espone (e non addebita) l’imposta, riportando la dicitura “scissione dei pagamenti”,
  • chi riceve la fattura (cessionario/committente) effettua il versamento dell’IVA in apposito conto dell’Amministrazione fiscale.

Si resta in attesa della ulteriore proroga fino al 31 dicembre del 2028.

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