FISCO » Accertamento e riscossione » Accertamento e controlli

TCF adempimento collaborativo: scadenza 31 dicembre 2026

7 Agosto 2026 in Notizie Fiscali

Le imprese che partecipano al regime di adempimento collaborativo si trovano davanti a scadenze diverse a seconda di quando sono entrate nel regime

Lo chiarisce la Circolare n. 6/E del 6 agosto 2026 dell'Agenzia delle Entrate, che dedica diversi quesiti della Parte Speciale al tema della certificazione e dell'attestazione di efficacia del Tax Control Framework (TCF), il sistema di controllo dei rischi fiscali aziendali.

Due binari temporali, due platee diverse

Il primo binario riguarda le imprese già ammesse al regime, o che avevano già presentato istanza di adesione, alla data del 18 gennaio 2024 (entrata in vigore della riforma).

Per queste, il TCF era già stato validato dall'Agenzia in sede di ammissione: non serve quindi una certificazione ex novo, ma una attestazione di efficacia operativa, da acquisire entro il 31 dicembre 2026 per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, con riferimento ai controlli svolti nel 2024 e nel 2025.

Il secondo binario riguarda invece le imprese che hanno presentato istanza di adesione nel corso del 2024 o del 2025: per queste, la circolare conferma che la prima certificazione di disegno del TCF, rilasciata da un professionista indipendente ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 novembre 2024, n. 212, va prodotta entro il 30 settembre 2026.

Il relativo aggiornamento, che dovrà attestare anche il funzionamento continuativo del sistema per tutti i periodi d'imposta di permanenza nel regime, andrà invece prodotto entro il 31 dicembre 2029.

La cadenza dei controlli: non serve aspettare l’ultimo giorno

Un chiarimento operativo importante riguarda le modalità con cui condurre le verifiche di efficacia operativa. 

La normativa richiede che siano svolte con cadenza almeno triennale, ma la circolare precisa che le imprese possono organizzarle anche con cadenza annuale o biennale, a condizione che, nel complesso, coprano l'intero arco temporale di riferimento.

Le verifiche dovranno essere condotte sia a livello di controlli generali dell'organizzazione, sia a livello dei singoli rischi specifici, con la possibilità per il certificatore di riutilizzare, ampliandoli se necessario, i test già svolti dalla funzione interna di monitoraggio (il Tax Risk Officer).

Quando serve una certificazione completamente nuova

Non sempre basta l'aggiornamento periodico: la circolare individua i casi in cui il TCF deve essere sottoposto a una nuova certificazione integrale, tipicamente in presenza di operazioni straordinarie che modificano in modo sostanziale il perimetro aziendale, come fusioni o scissioni che coinvolgono soggetti non ammessi al regime o dotati di un TCF diverso.

In questi casi, l'iniziativa di segnalare all'Agenzia delle Entrate la necessità di un aggiornamento complessivo spetta alla stessa impresa, che dovrà attivarsi preventivamente per condividere la valutazione con l'ufficio competente.

Il rischio della certificazione infedele

La circolare ricorda infine che, se la certificazione del TCF risulta successivamente infedele, per mancanza di indipendenza del certificatore, per dati non corrispondenti a quelli esibiti dall'impresa o per attestazioni false sui controlli svolti, le conseguenze non riguardano solo il professionista.

L'Agenzia delle Entrate ne tiene conto anche ai fini dell'ammissione o della permanenza dell'impresa nel regime: se quest'ultima non ha usato la normale diligenza per verificare l'affidabilità del certificatore, rischia di dover ripresentare l'istanza da capo; se invece ha agito con la diligenza richiesta, può regolarizzare la propria posizione producendo una nuova certificazione affidata a un diverso professionista.

Cosa conviene fare ora

Le imprese aderenti al regime dovrebbero innanzitutto individuare in quale dei due binari si collocano, verificare lo stato dei controlli TCF relativi agli anni di riferimento e, insieme al certificatore incaricato, pianificare per tempo le verifiche di efficacia operativa, distribuendole se utile su base annuale o biennale invece di concentrarle a fine triennio.

Studio Panareo David - Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile - Consulenza del Lavoro - Partita IVA: 10894630150